[1]1. Ogni Parte contraente puo' proporre modifiche alla presente convenzione, in particolare se la Parte contraente subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della presente convenzione. Ogni proposta di modifica e' inviata al depositario di cui all'articolo 7, il quale ne da' comunicazione alle Parti contraenti.

[2]2. Le modifiche sono adottate di comune accordo dalle Parti contraenti.

[3]3. Le modifiche adottate in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell'articolo 7.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;7~convenzione-art8 · fonte del testo