1. Qualsiasi Stato membro, Alta Parte contraente, puo' proporre modificazioni del presente protocollo. Qualsiasi proposta di modificazione e' trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio. 2. Le modificazioni sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 3. Le modificazioni cosi' adottate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

Testo vigente dal 1 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;53~protocollo-art6 · fonte del testo