[1]ART. XI Il presente Protocollo avra' tre anni di validita'. Esso sara' automaticamente rinnovato per lo stesso periodo a meno che una delle Parti non invii una notifica di cessazione con un preavviso di almeno sei mesi prima della data alla quale la Parte intende porre fine all'Accordo. La predetta clausola non pregiudichera' i programmi ed i progetti in corso a meno che le due Parti non convengano diversamente. Fatto ad Hanoi, il 5 gennaio 1992 in due originali, ciascuno in lingua inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica italiana Socialista del Vietnam

Testo vigente dal 6 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;69~protocollo-artxi · fonte del testo