1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata. Il presente Accordo potra' essere denunciato in ogni momento e la denuncia avra' effetto 12 mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente. Tale denuncia non pregiudichera' il completamento del Programma Esecutivo in corso. 3. Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente dalle Parti. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa dalle Parti senza pregiudicare lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguira' fino al loro completamento secondo le modalita' concordate.

Testo vigente dal 26 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-14;201~accordo-art11 · fonte del testo