ART. II La cooperazione realizzata mediante la presente Protocollo consistera' di: 1. L'elaborazione congiunta di ricerca tecnologica e di piani di sviluppo; 2. Scambi e formazione di personale scientifico e tecnico; 3. Organizzazione e svolgimento congiunti di seminari, congressi e corsi di miglioramento professionale; 4. Scambio di informazione scientifica e tecnologica; 5. Ogni altro tipo di cooperazione che le Parti considereranno appropriata.

Testo vigente dal 6 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;69~protocollo-artii · fonte del testo