1. Tutte le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte agli Stati contraenti. 2. Le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte a soggetti diversi dagli Stati contraenti solo nei limiti in cui la Convenzione lo preveda espressamente.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art291 · fonte del testo