1. Uno Stato contraente, che e' parte in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, puo' invitare l'altra parte o parti a sottoporre la controversia a conciliazione secondo la procedura prevista dall'Allegato V, sezione I, o secondo altra procedura di conciliazione. 2. Se l'invito e' accettato e le parti si accordano sulla procedura di conciliazione da applicare, ciascuna parte puo' sottoporre la controversia a quella procedura. 3. Se l'invito non e' accettato o le parti non si accordano sulla procedura, il procedimento di conciliazione deve ritenersi concluso. 4. Salvo diverso accordo tra le parti, quando una controversia e' stata sottoposta a conciliazione, il procedimento puo' essere concluso solo conformemente alla procedura di conciliazione concordata.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art284 · fonte del testo