delle controversie 1. Nel momento del deposito del suo strumento di conferma formale o di adesione, od in qualsiasi altro momento successivo, una organizzazione internazionale e' libera di scegliere, con una dichiarazione scritta, uno o piu' dei mezzi di soluzione delle controversie relative all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione, previste dall'articolo 287, 1, a), c) o d). 2. La Parte XV si applica mutatis mutandis a qualsiasi controversia tra i contraenti della presente Convenzione, una o piu' delle quali siano organizzazioni internazionali. 3. Quando una organizzazione internazionale e uno o piu' dei suoi Stati membri agiscono o sono convenuti rispetto alla stessa controversia, o hanno un interesse comune ad agire, si ritiene che l'organizzazione abbia accettato gli stessi procedimenti per la soluzione delle controversie degli Stati membri; quando, tuttavia, uno Stato membro ha scelto soltanto la Corte internazionale di giustizia ai sensi dell'articolo 287, si ritiene che l'organizzazione e lo Stato membro coinvolto abbiano accettato l'arbitrato previsto dall'Allegato VII, salvo che le parti della controversia non decidano diversamente.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ix-art7 · fonte del testo