di programmi internazionali Nel campo del trasferimento di tecnologia marina, gli Stati si impegnano per assicurare che le competenti organizzazioni internazionali coordinino le loro attivita', ivi compresi i programmi regionali o mondiali, tenendo conto degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo e in particolare di quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art272 · fonte del testo