di centri regionali 1. Gli Stati coordinano il proprio intervento con quello delle competenti organizzazioni internazionali, dell'Autorita' e degli enti nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, promuovono la creazione di centri regionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, particolarmente negli Stati in via di sviluppo, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati e promuovono il trasferimento di tecnologia marina. 2. Tutti gli Stati di una regione cooperano con i centri regionali della stessa per meglio assicurare una piu' efficace realizzazione dei loro obiettivi.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art276 · fonte del testo