del diritto di voto Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi contributi all'Autorita' non puo' partecipare alle votazioni se l'ammontare degli arretrati e' pari o superiore alle quote da esso dovute per i due anni precedenti trascorsi. L'Assemblea, comunque, puo' autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata che l'inadempienza e' dovuta a cause che sfuggono al controllo del membro.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art184 · fonte del testo