da imposte e diritti doganali 1. L'Autorita', nell'esercizio delle sue funzioni, cosi' come i suoi beni, proprieta' e proventi, e cosi' le sue attivita' e transazioni autorizzate dalla presente Convenzione, sono esenti da ogni imposta diretta e i beni, che essa importa o esporta per il proprio uso ufficiale, sono esenti da tutti i diritti doganali. L'Autorita' non puo' chiedere alcuna esenzione di diritti percepiti come remunerazione di servizi resi. 2. Se vengono effettuati dall'Autorita', ovvero per suo conto, acquisti di beni o di servizi di valore sostanziale, necessari all'esercizio delle sue funzioni, e se il prezzo di tali beni o servizi include imposte, tasse o diritti, gli Stati contraenti adottano, per quanto possibile, le misure appropriate per accordare l'esenzione da tali imposte, tasse o diritti o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati sotto il regime di esenzione previsto nel presente articolo non devono essere ne' venduti ne' alienati in altra maniera sul territorio dello Stato contraente che ha accordato l'esenzione, a meno che cio' non avvenga a condizioni convenute con questo Stato. 3. Gli Stati contraenti non percepiscono alcuna imposta diretta o indiretta sulle retribuzioni o emolumenti ne' su altre somme versate in pagamento dall'Autorita' al Segretario generale e ai membri del personale dell'Autorita', e cosi' anche agli esperti che compiono missioni per l'Autorita', a meno che essi non siano loro cittadini.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art183 · fonte del testo