1. La sentenza deve essere motivata. 2. Essa menziona i nomi dei membri del Tribunale che vi hanno preso parte. 3. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei membri del Tribunale, ciascun membro ha diritto di unirvi la sua opinione individuale. 4. La sentenza e' firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa e' letta in udienza pubblica dopo che le parti della controversia ne sono state correttamente avvisate.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art30 · fonte del testo