per la partecipazione dei membri alla soluzione di uno specifico caso 1. Nessun membro del Tribunale puo' partecipare alla soluzione di alcun caso al quale egli abbia in precedenza preso parte come agente, consigliere, od avvocato di una delle parti, o come membro di una corte o tribunale interno od internazionale, o a qualsiasi altro titolo. 2. Se, per alcuni speciali motivi, un membro del Tribunale ritiene che non dovrebbe prendere parte alla decisione di uno specifico caso, ne informa il Presidente del Tribunale. 3. Se il Presidente reputa che per speciali motivi uno dei membri del Tribunale non dovrebbe partecipare alle sedute relative ad uno specifico caso, egli ne informa quest'ultimo. 4. Ogni dubbio su questi punti viene risolto con decisione a maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art8 · fonte del testo