Contraenti 1. Ai fini del presente Accordo, "Stati contraenti" significa Stati che hanno consentito ad essere obbligati dal presente Accordo e per i quali esso e' in vigore. 2. Il presente Accordo si applica mutatis mutandis, ai soggetti di cui all'articolo 305, 1, c), d), e) ed f) della Convenzione, che diventano parti del presente Accordo conformemente alle condizioni che li riguardano e nei limiti in cui "Stati contraenti" si riferisce a tali soggetti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~accordo-art8 · fonte del testo