I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' alle raccomandazioni e alle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art168 · fonte del testo