L'applicazione, in ciascuno dei nuovi Stati membri, degli atti elencati nell'allegato XVIII del presente atto puo' essere rinviata fino alle date indicate in tale elenco ed alle condizioni ivi specificate.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art167 · fonte del testo