La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia ad accordare gli aiuti nazionali transitori contemplati nell'allegato XIV entro i limiti e alle condizioni ivi previste. Nella sua autorizzazione, la Commissione stabilisce il livello iniziale degli aiuti, qualora non risulti dalle condizioni previste dall'allegato, nonche' il ritmo della loro degressivita'.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art140 · fonte del testo