1. La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia a mantenere aiuti non connessi a una produzione particolare e che, per tale ragione, non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo di sostegno ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3. A tale titolo sono autorizzati, in particolare, aiuti alle aziende. 2. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 4. Gli aiuti della stessa natura previsti dalla politica agricola comune o compatibili con la legislazione comunitaria sono detratti dall'importo degli stessi. 3. Gli aiuti autorizzati a norma del presente articolo sono aboliti al piu' tardi alla fine del periodo transitorio. 4. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti agli investimenti.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art139 · fonte del testo