1. Lo Stato di residenza deve sia facilitare nell'ambito delle sue leggi e regolamenti l'acquisto nel suo territorio da parte dello Stato di invio dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia aiutare lo Stato di invio a procurarsi i locali in un'altra maniera. 2. Esso deve egualmente, se e' necessario, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere abitazioni convenienti per i suoi membri.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art12 · fonte del testo