[1]ARTICOLO VII Personalita' giuridica

[2]Sezione 10 Il Governo riconosce che l'Organizzazione e' una organizzazione intergovernativa, con personalita' giuridica internazionale e capacita' di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e mobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il direttore generale abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.

Testo vigente dal 24 luglio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-11;68~accordo-artvii · fonte del testo