[1]ARTICOLO V

[2]Riprese

[3]1. Le coproduzioni cinematografiche realizzate ai sensi del presente Accordo vengono girate, elaborate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, in teatri di posa all'interno di uno dei due Paesi. 2. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione cinematografica, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione cinematografica lo rendano necessario.

Testo vigente dal 22 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;166~accordo-art5 · fonte del testo