Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici di controllo o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno, sono esentati da qualsiasi diritto di entrata o di uscita. Non debbono all'uopo essere fornite garanzie. A questi oggetti non si applicano i divieti e le restrizioni economiche all'importazione o alla esportazione. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati, che gli agenti utilizzano, sia per l'esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio o per ritornarvi, sia per percorrere il tratto che separa i due uffici di controllo.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art20 · fonte del testo