Il Consiglio:

  • a)Procede, almeno una volta per trimestre, a una valutazione della produzione e del consumo probabili di stagno durante il trimestre o i trimestri successivi ai fini di stimare la posizione statistica globale dello stagno durante il periodo considerato e a tal fine puo' tener conto di tutti gli altri fattori pertinenti.
  • b)Prende le disposizioni necessarie per lo studio continuo dei costi di produzione dello stagno, del livello della produzione di stagno, delle tendenze dei prezzi, delle tendenze del mercato e dei problemi a breve e lungo termine dell'industria mondiale dello stagno; a tal fine, esso intraprende da eseguire gli studi che gli sembrano opportuni sui problemi dell'industria dello stagno.
  • c)Si tiene al corrente delle nuove utilizzazioni dello stagno e della messa a punto di prodotti sostitutivi che potrebbero surrogare lo stagno nelle sue utilizzazioni tradizionali.
  • d)Incoraggia rapporti piu' stretti con le organizzazioni che svolgono lavori di ricerca, sull'esplorazione efficace, sulla produzione, sulla trasformazione e sull'utilizzazione dello stagno o si dedicano a queste attivita', e una piu' ampia partecipazione a dette organizzazioni.
  • e)Procede a uno studio di altri mezzi destinati a completare o a sostituire le attuali modalita' di finanziamento della scorta regolatrice.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art9 · fonte del testo