[1]e studi

[2]Il Consiglio:

  • a)effettua almeno una volta per trimestre una stima delle probabilita' di produzione e di consumo di stagno durante il trimestre o i trimestri successivi, al fine di valutare i dati statistici complessivi per il periodo interessato e, a tal fine, puo' tenere conto di altri eventuali fattori di rilievo;
  • b)effettua uno studio costante sui costi di produzione dello stagno, sul livello di produzione, sulle tendenze di prezzo, sulle tendenze di mercato e sui problemi a breve e a lungo termine dell'industria mondiale dello stagno; a questo fine intraprende e promuove gli studi che ritiene necessari sui problemi dell'industria dello stagno;
  • c)si mantiene informato circa le nuove utilizzazioni dello stagno e la messa a punto degli eventuali succedanei nei suoi impieghi tradizionali; e
  • d)incoraggia una maggiore e piu' ampia collaborazione con le organizzazioni che si dedicano alla ricerca nel campo della prospezione della produzione, del trattamento e dell'impiego dello stagno.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art10 · fonte del testo