Il presente Accordo e' applicabile:

  • a)alle persone fisiche di nazionalita' italiana o germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio;
  • b)alle persone giuridiche soggette al diritto italiano o germanico. I benefici del presente Accordo possono anche essere invocati dagli aventi causa dei titolari originari qualora detti aventi causa siano cittadini di una delle Parti contraenti e purche' i loro diritti siano stati acquistati con data certa prima del 1 maggio 1950.

Testo vigente dal 20 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;665~accordo-art8 · fonte del testo