I benefici del presente Accordo possono anche essere invocati dagli aventi causa dei titolari originari qualora detti aventi causa siano cittadini di una delle Parti Contraenti e purche' i loro diritti siano stati acquistati con data certa prima del 10 ottobre 1950.

Testo vigente dal 15 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-16;214~accordo-art3 · fonte del testo