[1]ARTICOLO VIII.

[2]1. L'Organizzazione puo' convocare una conferenza che abbia per oggetto la revisione o l'emendamento del presente Protocollo. 2. L'Organizzazione convoca una conferenza delle Parti al presente Protocollo avente per oggetto la revisione o l'emendamento dello stesso, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;39~artviii · fonte del testo