[1]Autorizzazione per la pubblica proiezione

[2]L'approvazione di una coproduzione cinematografica da parte delle autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2 dell'Articolo 5 non vincola le autorita' di pertinenza di una delle Parti ad autorizzare la proiezione pubblica della coproduzione cinematografica nel proprio Paese.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art12 · fonte del testo