Le Parti Contraenti intensificheranno e favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria tramite la conclusione di accordi e convenzioni per incrementare:

  • a)gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
  • b)gli scambi di docenti, esperti e ricercatori, fra istituzioni e organizzazioni collegate con l'istruzione e la formazione; di informazioni e di pubblicazioni, la partecipazione a seminari, congressi e conferenze, nonche' l'organizzazione di corsi di apprendistato professionale e di corsi condotti da docenti fuorisede;
  • c)la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse. Le Parti Contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le Istituzioni dei due Paesi nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea in corso, cosi' come di Iniziative multilaterali di cooperazione regionale.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;14~accordo-art6 · fonte del testo