1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Lituania di: - ristrutturare e modernizzare i trasporti; - migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - facilitare il transito comunitario attraverso la Lituania, su strada, per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato; - raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita'. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; preparazione del quadro legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti; - assistenza tecnica e consulenze, nonche' scambi d'informazioni (conferenze e seminari); - sostegno allo sviluppo delle infrastrutture in Lituania. 3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti: - costruzione e modernizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, fluviali, portuali e aeroportuali lungo i corridoi transeuropei riconosciuti e i principali assi stradali di interesse comune; - miglioramento delle condizioni, riduzione dei tempi di attesa e agevolazione del transito alle frontiere sul tratto lituano del corridoio multimodale n. 1 di Creta, in base alle norme stabilite dagli accordi internazionali dell'Unione europea per garantire l'interoperativita'; - gestione della rete ferroviaria, dei porti e degli aeroporti, ivi compresa la cooperazione tra le autorita' nazionali competenti; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto strada- rotaia, della containerizzazione e del trasbordo; - contributo alla definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunita'; - promozione del cabotaggio in alternativa al trasporto transfrontaliero e come soluzione particolarmente indicata nella regione del Mar Baltico; - promozione di programmi di ricerca e sviluppo congiunti; - progetti concreti in un contesto trilaterale o multilaterale (Consiglio degli Stati del Mar Baltico) di cooperazione regionale, come la Via Baltica.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art84 · fonte del testo