INDUSTRIALE 1. La cooperazione mira in particolare a promuovere: - la cooperazione industriale tra operatori economici delle due Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Lituania; - la partecipazione della Comunita' alle iniziative dei settori pubblico e privato lituani volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dal sistema a pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente; - la ristrutturazione di singoli settori; - la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, soprattutto nei settori dell'industria leggera, dei beni di consumo e dei servizi di mercato. 2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorita' stabilite dalla Lituania, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita' delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art73 · fonte del testo