decorrere dalla fine del periodo transitorio o anche prima, se la situazione sociale ed economica della Lituania sara' stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentira' la situazione occupazionale nella Comunita', il Consiglio di associazione esaminera' altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulera' raccomandazioni in tal senso.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art42 · fonte del testo