1. L'associazione prevede un periodo transitorio, menzionato negli articoli specifici qui' di si seguito, che scadra' al piu' tardi il 31 dicembre 1999. 2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 111 esaminera' periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte della Lituania in base ai principi menzionati nel preambolo. 3. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 non si applica ne' al titolo II ne' al titolo III.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art3 · fonte del testo