1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attivita' illecite: - immigrazione e presenza illecita di persone fisiche della loro nazionalita' sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - corruzione; - transazioni illegali riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni; - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; - criminalita' organizzata. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per: - l'elaborazione della legislazione nazionale; - la creazione di centri d'informazione; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative; - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attivita' illecite. Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art102 · fonte del testo