1. Le Parti, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, definiscono un contesto di cooperazione al fine di prevenire le attivita' illecite quali: - immigrazione e presenza illecita di persone fisiche della loro cittadinanza sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - le attivita' economiche illecite in particolare la corruzione; - transazioni illegali di merci varie compresi i rifiuti industriali e le contraffazioni; - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; - trasferimento illecito di autoveicoli; - criminalita' organizzata; - furto e commercio illeciti di materiali radioattivi e nucleari. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per: - l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite; - la creazione di centri d'informazione; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative; - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attivita' illecite.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art98 · fonte del testo