Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti di cittadini (national) o societa' di una delle Parti contraenti, fatti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo ed accettati in conformita' alla rispettiva legislazione prevalente di uno degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;66~art9 · fonte del testo