1. Nessuna delle Parti contraenti assoggettera' gli investimenti interamente posseduti da cittadini (nationals) o societa' dell'altra Parte contraente ad un trattamento meno favorevole di quello che accorda ad investimenti dei propri cittadini (nationals) o societa', o ad investimenti dei cittadini (nationals) o societa' di qualsiasi Paese terzo. 2. Nessuna delle Parti contraenti assoggettera' nel proprio territorio cittadini (nationals) o societa' dell'altra Parte contraente, per quanto concerne la loro attivita' in relazione agli investimenti, ad un trattamento meno favorevole di quello che accorda ai propri cittadini (nationals) o societa' oppure ai cittadini (nationals) o societa' di qualsiasi Paese terzo. 3. Il trattamento cosi' concesso non si applichera' ai privilegi che l'una o l'altra delle Parti contraenti accorda ai cittadini (nationals) o societa' di un Paese terzo a causa della sua appartenenza, come membro o associato, ad un'unione doganale, ad un mercato comune o ad un'area di libero scambio.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;66~art2 · fonte del testo