1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o che vi aderira' dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art19 · fonte del testo