1. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione. 2. L'adesione avverra' mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art18 · fonte del testo