[1]nell'ambito dei consessi e delle organizzazioni regionali e internazionali

[2]1. Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite ("ONU") e le pertinenti agenzie dell'ONU, il dialogo UE-ASEAN, il forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa ("ASEM"), la Conferenza dell'ONU sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"). 2. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione tra gruppi di riflessione, universita', organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di formazioni, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni in materia concordate tra le Parti.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art3 · fonte del testo