[1]Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

[2]1. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, tra cui le Nazioni Unite e relative agenzie e organizzazioni, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). 2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti tra gruppi di riflessione, universita', ONG, imprese e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attivita' connesse, a condizione che tale cooperazione si basi su un reciproco consenso.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art3 · fonte del testo