[1]Esportazione delle coproduzioni

[2]1. Nel caso in cui una coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo venga esportata in un altro Paese nel quale siano contingentate le importazioni cinematografiche o audiovisive, la coproduzione e' normalmente esportata dal Paese con quota maggioritaria di partecipazione. 2. In caso di coproduzioni con partecipazione paritaria, la coproduzione e' esportata dal Paese che offre condizioni migliori. 3. Nel caso non sia possibile stabilire quale Parte offra condizioni migliori, la coproduzione dovra' essere esportata dal Paese di cui il regista e' cittadino o residente.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-05-14;65~accordo-art13 · fonte del testo