Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato verso un Paese dove le impostazioni di opere cinematografiche sono contingentate

  • a)il film sara', in via generale, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria; b) nei caso di film in cui la partecipazione dei due Paesi e' identica, l'opera contingentata sara' aggiunta al contingente del Paese che gode delle migliori condizioni di esportazione;
  • c)in caso di difficolta', il film sara' aggiunto al contingente del Paese d'origine del produttore;
  • d)se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilita' di esportare liberamente i suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti allo stesso modo dei film nazionali beneficeranno a pieno diritto di questa possibilita'.

Testo vigente dal 5 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-07-11;202~accordo-art8 · fonte del testo