1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza devono comunicare all'Ufficio consolare, non appena possibile, i casi di cittadini dello Stato d'invio minori o incapaci, per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di proteggere i diritti e gli interessi dei minori e degli incapaci cittadini dello Stato d'invio e, a tal fine, per quanto non vi si oppongano le leggi dello Stato di residenza, possono provvedere all'istituzione di tutele o curatele nei confronti di tali persone e vigilare sullo svolgimento di tali attivita'.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art11 · fonte del testo