'Autorita' competente dello Stato ricevente comunica all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato d'invio minori o incapaci per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore, al fine di consentire ai funzionari consolari di proteggere i diritti e gli interessi di detti minori o incapaci in conformita' alla presente Convenzione, agli accordi in vigore tra i due Stati, nonche' alle leggi e regolamenti dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art9 · fonte del testo