nel settore nucleare civile 1. Compatibilmente con i poteri e con le competenze della Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante accordi specifici riguardanti, ad esempio, gli scambi di materiali nucleari, la sicurezza e la termofusione nucleare in conformita' delle procedure giuridiche di entrambe le Parti. 2. Le Parti cooperano, anche nei consessi internazionali, per risolvere i problemi causati dal disastro di Cernobil. Sono previsti in particolare: - uno studio congiunto dei problemi scientifici connessi all'incidente di Cernobil; - la lotta contro la contaminazione radioattiva dell'aria, del suolo e dell'acqua; - il monitoraggio e il controllo delle condizioni radioattive dell'ambiente; - la gestione delle emergenze nucleari e radioattive; - la decontaminazione delle terre radioattive e la gestione delle scorie nucleari; - i problemi medici dovuti all'impatto degli incidenti nucleari sulle condizioni di salute della popolazione; - la soluzione del problema di sicurezza della quarta centrale distrutta a Cernobyl; - gli aspetti economici e amministrativi delle iniziative prese per rimediare alla catastrofe; - la formazione per prevenire gli incidenti nucleari e attenuarne le conseguenze; - gli aspetti scientifici e tecnici delle iniziative prese per ovviare completamente alle conseguenze del disastro di Cernobil; - altri settori decisi dalle Parti di comune accordo.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art62 · fonte del testo