e tutela degli investimenti 1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunita' e degli Stati membri, si avviera' una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento. 2. La cooperazione si prefiggera' in particolare: - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e l 'Ucraina di accordi per la promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e l'Ucraina di accordi per evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti stranieri nell'economia ucraina; - l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attivita' commerciali e gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art54 · fonte del testo