e tutela degli investimenti 1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunita' e degli Stati membri, si avviera' una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento. 2. La cooperazione si prefiggera' in particolare: - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Russia di accorsi per la promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Russia di accodi per evitare la doppia imposizione; - gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimenti, tra l'altro sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni. - gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e pratiche amministrative in materia di investimenti.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art58 · fonte del testo