[1]Articolo VII
[2]I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Testo vigente dal 24 maggio 1968
[1]Articolo VII
[2]I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Testo vigente dal 24 maggio 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artvii · fonte del testo
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